Art. 10.
(Completamento e chiarimenti dei documenti presentati)

      1. Fatti salvi i limiti e gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9, i committenti possono invitare le imprese concorrenti a completare od a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati.
      2. Le imprese concorrenti alle gare possono essere altresì invitate a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato se chi esercita l'impresa è un cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea residente in Italia. Se trattasi di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali previsti dall'allegato 7 annesso al testo unico di cui al

 

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decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato.
      3. I committenti sono tenuti a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti.